Senza prove concrete il pregiudizio esistenziale rientra nel danno biologico

Senza prove concrete il pregiudizio esistenziale rientra nel danno biologico
09 Luglio 2018: Senza prove concrete il pregiudizio esistenziale rientra nel danno biologico 09 Luglio 2018

Con l’ordinanza n. 16507/2018, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di personalizzazione del danno, confermando l’orientamento giurisprudenziale esistente.

Nel caso di specie, un minore riportava lesioni personali a seguito di sinistro stradale, comprensive, tra l’altro, di una necrosi alla testa del femore, patologia che avrebbe reso necessari interventi chirurgici da eseguirsi con cadenza periodica, per tutta la vita del danneggiato.

I due genitori avevano evocato in giudizio la Compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava come trasportato quest’ultimo, chiedendo il risarcimento del danno biologico, nonché del danno psichico sul presupposto che la consapevolezza della necrosi alla testa del femore provoca anche depressione e disturbi psichici.

Sia il Tribunale che la Corte territoriale, però, riconducevano il danno psichico quale mera componente del danno biologico, con relativo aumento del punto di invalidità.

Gli attori, pertanto, ricorrevano in cassazione, lamentando la mancata valutazione della depressione e dei disturbi psichici quale voce autonoma di danno.

La Corte di Cassazione però ha rigettato il loro ricorso.

L’orientamento giurisprudenziale in materia, infatti, afferma che “la sussistenza di un pregiudizio esistenziale [deve essere] dimostrata mediante l'allegazione delle pregresse abitudini di vita del danneggiato, eventualmente compromesse dal sinistro, al fine di pervenire ad una ulteriore personalizzazione del danno”.

Nel caso in esame, invece, gli effetti sul piano relazionale dei predetti disturbi psichici non erano stati prospettati dai ricorrenti quale autonoma denominazione psichica da somatizzazione, e correlativamente provati, ma erano stati indicati semplicemente come “normale conseguenza di quel tipo di lesione”.

Pertanto, la Corte territoriale aveva ritenuto correttamente inglobata nella complessiva valutazione del pregiudizio alla salute la pretesa sindrome ansioso-depressiva, liquidandola come aumento del punto percentuale di invalidità.

Altre notizie